Il Consiglio di Stato ha sancito che i proprietari possono escludere i propri terreni dall’attività venatoria anche in assenza di recinzioni, purché la richiesta sia motivata e resti garantita la quota di territorio destinata alla caccia prevista dal Piano faunistico venatorio regionale. Lo stabilisce la sentenza n. 895/2026, pubblicata il 3 febbraio, che annulla una precedente decisione del TAR di Bologna e impone alla Regione Emilia-Romagna il pieno rispetto della legge nazionale sulla caccia (157/1992).
La pronuncia trae origine dal ricorso presentato da una cittadina di Casola Valsenio (Ravenna), socia di Animal Liberation, alla quale nel 2019 la Regione aveva negato l’esclusione dalla caccia del proprio terreno per motivazioni etiche. Il diniego si basava su criteri restrittivi introdotti a livello regionale, che ammettevano l’esclusione solo in casi limitati, come colture specializzate o attività di rilevante interesse economico.
Assistita da Animal Liberation e LNDC Animal Protection, la cittadina aveva impugnato il provvedimento davanti al TAR, che dopo cinque anni aveva respinto il ricorso. Il Consiglio di Stato ha invece accolto l’appello, chiarendo che l’articolo 15 della legge 157/1992 non consente alle Regioni di escludere aprioristicamente le motivazioni etiche.
Animal Liberation definisce la sentenza “storica”, sottolineando che apre la strada a una più ampia tutela dei diritti dei proprietari e pone un limite alle interpretazioni regionali ritenute distorsive, con effetti potenzialmente rilevanti anche per la protezione della fauna selvatica e dell’ambiente.
Nel video l'intervista a Lilia Casali, di Animal Liberation